Art. 1

In vigore dal 8 ago 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 6, concernente disposizioni generali comuni alle otto facoltà, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti tre commi: "Il consiglio di amministrazione in relazione alle strutture didattiche e di ricerca scientifica dell'Università e delle facoltà, ove ne ravvisi la necessità, determina anno per anno, per ciascuna facoltà, udito il parere del rispettivo consiglio e del senato accademico, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso. Inoltre il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati. Con la stessa procedura vengono determinati per ciascun anno numero e modalità dei trasferimenti da altre università e dei passaggi da altre facoltà dello Ateneo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1985 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1985 Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 217
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-06-28;360#art-1

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