Art. 1
In vigore dal 4 set 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente l'approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzione di polizia;
Ritenuto di dover modificare l', n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, che stabilisce i requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1985;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Il capoverso del n. 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, è così modificato: "L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, non può superare i seguenti limiti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 32
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-06-25;420#art-1