Art. 1
In vigore dal 4 set 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante le modalità per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Ritenuta la necessità di integrare il predetto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 21 giugno 1985;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
.
Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 44 (Norme di carattere generale). - L'Amministrazione, in relazione al numero dei candidati ai concorsi di cui al presente decreto, può far precedere le prove di esame all'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 31
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-06-25;419#art-1