Art. 1
In vigore dal 7 dic 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, concernente il riordinamento del corso di laurea in scienze forestali;
Considerato che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 936/1984, presenta un errore materiale;
Riconosciuta la particolare necessità di eliminare tale errore;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, concernente il riordinamento del corso di laurea in scienze forestali, è rettificato come appresso indicato.
Nell'elenco delle discipline del corso di laurea in scienze forestali suddivise per aree disciplinari l'insegnamento "tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio" passa dall'area n. 3 - botanica, all'area n. 5 - costruzioni forestali e topografia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 giugno 1985
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 139
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-06-12;660#art-1