Art. 1

In vigore dal 8 ago 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: È approvato l'annesso regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vistato dal proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1985 Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 23
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-06-05;359#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Testo vigente | Portale Normativo