Art. 1

In vigore dal 11 mar 1986
n. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di fisiologia generale e chimica biologica (per le esigenze della cattedra di chimica biologica) della facoltà di farmacia dell'Università di Milano. Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1986 Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 117
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-31;908#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Universita' degli studi di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo