Art. 2
In vigore dal 25 ott 1985
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nella premessa.
Il termine entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1985
PERTINI
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1985
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 40
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-30;518#art-2