Art. 1
In vigore dal 6 nov 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067;
Visto l'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Visto il decreto presidenziale 16 gennaio 1981, con il quale sono stati apportati adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, n. 936;
Visto il decreto presidenziale 6 maggio 1981, con il quale è stato fissato il limite massimo degli onorari spettanti ai dottori commercialisti per l'espletamento di funzioni di sindaco di società commerciali nella misura di lire dieci milioni;
Ritenuta l'opportunità di aumentare il predetto limite a lire ventimilioni;
Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;
Visto il parere espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi;
Decreta:
Ad integrazione del decreto presidenziale 6 maggio 1981 il limite massimo degli onorari spettanti ai dottori commercialisti per l'espletamento di funzioni di sindaco nelle società commerciali è fissato in L. 20.000.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 1985
PERTINI
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 2
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-27;549#art-1