Art. 1

In vigore dal 10 ago 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1985; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della pubblica istruzione; EMANA il seguente decreto: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cooperazione culturale fra l'Italia e il Canada, firmato a Ottawa il 17 maggio 1984, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'art. XVII dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 maggio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1985 Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 22
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-13;365#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale tra Italia e Canada, firmato a Ottawa il 17 maggio 1984. — Testo vigente | Portale Normativo