Art. 1
In vigore dal 10 ago 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1985;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cooperazione culturale fra l'Italia e il Canada, firmato a Ottawa il 17 maggio 1984, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'art. XVII dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 22
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-13;365#art-1