Art. 5
In vigore dal 29 giu 1985
I beni esistenti in Sicilia già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi nonché dell'Ente nazionale per la previdenza degli infortuni (ENPI), dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI), a qualsiasi titolo posseduti e utilizzati ai fini delle attività previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti alla regione, ad eccezione di quelli che, ai sensi dell'art. 72 della legge predetta, sono destinati all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Al fine dei trasferimenti di cui al precedente comma 1 valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal secondo e terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, come sostituito dall' del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DEGAN, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 14
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-13;256#art-5