Art. 1
In vigore dal 4 giu 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;
Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;
Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Palmi;
Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 10 aprile 1985;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro;
Decreta:
Presso il tribunale di Palmi è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Palmi.
La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede, sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 1985
PERTINI
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1985
Registro n. 23 Giustizia, foglio n. 36
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-07;195#art-1