Art. 1
In vigore dal 11 dic 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 8, relativo agli istituti policattedra viene così modificato: la voce "azienda agraria, con relative strutture, annessa alla facoltà di agraria" viene soppressa.
Nell'art. 34, relativo al corso di laurea in scienze della produzione animale della facoltà di agraria, allo elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
coniglicoltura (semestrale);
fisiopatologia della riproduzione e tecnica della fecondazione artificiale;
idrologia a fini ittici;
igiene e profilassi degli allevamenti ittici;
itticoltura intensiva;
molluschicoltura e crostaceicoltura;
vallicoltura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1985
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1985
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 312
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-04;672#art-1