Art. 1

In vigore dal 14 lug 1985
N. 315. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione "Giovanni e Carmela Scarpitti", in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dall'avv. Raffaello Scarpitti con testamento segreto pubblicato in data 1 febbraio 1982, n. 29260/8574 di repertorio, a rogito dott. Paolo Cappello, notaio in Roma. Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1985 Registro n. 18 Beni culturali, foglio n. 62
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-04-05;315#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione alla fondazione "Giovanni e Carmela Scarpitti", in Roma, ad accettare una eredita'. — Testo vigente | Portale Normativo