Art. 2

Norma transitoria

In vigore dal 3 apr 1985
Ai cittadini che in sede della rilevazione censuaria del 1981, ovvero nei casi e nei termini di cui al terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, abbiano omesso di rendere - per sè o per i figli minori - la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, oppure l'abbiano resa in modo erroneo, secondo quanto risulta dall'esemplare della dichiarazione stessa conservato presso il comune di residenza, è concesso - in relazione alla prima applicazione della disciplina prevista dal citato art. 18 - il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per rendere la dichiarazione medesima con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e ciò anche per gli effetti di cui al quarto comma del precitato art. 18. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 aprile 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1985 Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 29
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Norma transitoria (Art. 2 Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige recanti integrazioni all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, concernente dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico.) — Testo vigente | Portale Normativo