Art. 2
Norma transitoria
In vigore dal 3 apr 1985
Ai cittadini che in sede della rilevazione censuaria del 1981, ovvero nei casi e nei termini di cui al terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, abbiano omesso di rendere - per sè o per i figli minori - la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, oppure l'abbiano resa in modo erroneo, secondo quanto risulta dall'esemplare della dichiarazione stessa conservato presso il comune di residenza, è concesso - in relazione alla prima applicazione della disciplina prevista dal citato art. 18 - il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per rendere la dichiarazione medesima con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e ciò anche per gli effetti di cui al quarto comma del precitato art. 18.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 29
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-04-03;108#art-2