Art. 1
In vigore dal 3 nov 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
.
Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in fisica, per i tre indirizzi: didattico, applicativo e generale sono aggiunti nuovi insegnamenti complementari come appresso specificati:
b) Per l'indirizzo didattico:
metrologia;
geofisica;
c) Per l'indirizzo applicativo:
oceanografia fisica;
d) Per l'indirizzo generale:
raggi cosmici;
meccanica celeste;
climatologia;
fisica dell'atmosfera;
fisica dei semiconduttori;
teoria dei sistemi a molti corpi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-03-26;543#art-1