Art. 1
In vigore dal 13 lug 1985
N. 308. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 550, viene rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica (per le esigenze della prima cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università "La Sapienza" di Roma anziché all'istituto di patologia ostetrica e ginecologica (per le esigenze della quarta cattedra) della stessa facoltà del suddetto Ateneo.
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1985
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 383
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-03-26;308#art-1