Art. 1
In vigore dal 12 lug 1985
N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 550, è rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per le esigenze della cattedra di medicina del lavoro) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università "La Sapienza" di Roma anziché all'istituto di medicina del lavoro (per le esigenze della cattedra di medicina del lavoro) della stessa facoltà del suddetto Ateneo.
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1985
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 382
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-03-26;304#art-1