Art. 1

In vigore dal 5 giu 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e l' della legge 16 novembre 1939, n. 1889, integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103; Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Club alpino italiano - C.A.I.; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Club alpino italiano - C.A.I., nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1985 Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 2
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Art. 1 Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio del Club alpino italiano. — Testo vigente | Portale Normativo