Art. 3

In vigore dal 2 nov 1985
Dopo l'art. 502, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia suina. Scuola di specializzazione in patologia suina Art. 503. - È istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in patologia suina che conferisce il diploma di specialista in patologia suina. Art. 504. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria. Art. 505. - La scuola ha lo scopo di formare un professionista della patologia suina. Art. 506. - La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 507. - Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi. Art. 508. - Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 509. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 510. - Le materie d'insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti: 1° Anno: anatomia e fisiologia; farmacologia e tossicologia; zootecnia (genetica); principi di alimentazione; principi di informatica applicata all'allevamento; ingegneria zootecnica (ricoveri, impianti, ecc.); tecnologia di allevamento; fecondazione naturale e artificiale; igiene veterinaria (inquinamento, disinfezione, disinfestazione, ecc.). 2° Anno: diagnostica microscopica e istopatologica; epizoologia e profilassi delle malattie infettive; parassitologia e malattie parassitarie; semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica chirurgica; ostetricia e ginecologia; diagnostica sperimentale; legislazione sanitaria (sanità pubblica veterinaria). Art. 511. - La frequenza dei corsi è obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 512. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari. Le attività pratiche (esame clinico di animali affetti o sospetti di malattie organiche, infettive od infestive, corredate da opportune indagini collaterali di laboratorio; provvedimenti terapeutici, medici e/o chirurgici), si svolgeranno presso gli ambulatori e le cliniche della facoltà e presso allevamenti o centri di produzione, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità delle aziende e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 513. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 514. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 515. - Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1985 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1985 Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 331
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-03-18;540#art-3

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Art. 3 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo