Art. 2

In vigore dal 1 nov 1985
Gli articoli da 1055 a 1063, relativi alla scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale Art. 1055. - È istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, che conferisce il diploma di specialista in ispezione degli alimenti di - origine animale. Art. 1056. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli. Art. 1057. - La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti di origine animale. Art. 1058. - La durata del corso di studi è triennale e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 1059. - Il numero degli iscritti è di cinquanta per ogni anno e complessivamente di centocinquanta per l'intero corso di studi. Art. 1060. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 1061. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. La ripartizione del punteggio dei predetti titoli viene effettuata secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione ai posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 1062. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia; 2) fisiopatologia; 3) approvvigionamento e conservazione degli alimenti di origine animale; 4) anatomia patologica; 5) elemento di diritto pubblico e di diritto veterinario. 2° Anno: 1) biochimica e tossicologia degli alimenti di origine animale; 2) malattie infettive ed infestive; 3) metodologia clinica applicata agli animali da macello e produttori di latte; 4) microbiologia alimentare e diagnostica di laboratorio; 5) legislazione sanitaria sulle sostanze alimentari. 3° Anno: 1) ispezione sanitaria delle carni fresche degli animali da macello e della selvaggina; 2) vigilanza della lavorazione e ispezione sanitaria dei prodotti dell'industria delle conserve di origine animale; 3) ispezione e controllo sanitario dei prodotti della pesca; 4) ispezione del latte e prodotti derivati e delle uova. Tutti i predetti corsi afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli. Art. 1063. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 1064. - La scuola si articola in lezioni, conferenze ed esercitazioni aventi carattere teorico-pratico. Queste ultime comprendono: esami anatomo-patologici su carcasse e organi di varie specie di animali da macello con formulazione del giudizio Rispettivo; esami ispettivi di insaccati, prodotti salati, scatolati, ecc...; tecniche di prelievo di campioni dei prodotti di origine animale per analisi di laboratorio; tecniche di prelievo ed invio di muscoli ed organi per l'esame batteriologico delle carni; lettura ed interpretazione del risultato; esame trichinoscopico delle carni: varie tecniche; chimica bromatologica. Gli specializzandi sono tenuti a frequentare le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni nei giorni e nelle sedi stabilite in cui avranno luogo. Per essere ammessi all'esame teorico-pratico annuale lo specializzando deve aver frequentato almeno i 3/4 del numero totale di ore dei corsi, dimostrazioni ed esercitazioni nel relativo anno di corso. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. L'idoneità di tale documentata frequenza è valutata dal consiglio della scuola compatibilmente con le finalità didattico-scientifiche della scuola stessa. Art. 1065. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in ispezione degli alimenti di origine animale. Art. 1066. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi di laboratorio sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli. Art. 1067. - Per la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio della scuola è costituito dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti. La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario o straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 1068. - In via transitoria, per gli specializzandi già iscritti secondi il precedente ordinamento, al momento dell'entrata in vigore del presente statuto è ammesso il passaggio al nuovo ordinamento. Il conseguimento del diploma è condizionato dal superamento di tutti gli esami, compresi quelli relativi agli insegnamenti non previsti nel precedente ordinamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-03-18;538#art-2

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Art. 2 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo