Art. 1
In vigore dal 22 ott 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, n. 451;
Veduta la nota del rettore dell'Università di Perugia dell'11 ottobre 1984, n. 18802, con la quale è stato fatto presente che nel decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, n. 451 sopracitato si sono verificati alcuni errori materiali;
Considerata la necessità di rettificare il predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, n. 451;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, n. 451, è così rettificato:
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|ERRATA | CORRIGE |
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|Pag. 7332, prima colonna, rigo | |
|diciottesimo: | |
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|Statistica medica e biometria - |Statistica medica e biometria -|
|fac. med. vet. |fac. med. e chir. |
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|Pag. 7332, seconda colonna, rigo | |
|ventitreesimo: | |
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|Con laboratorio - fac. med. e |Laboratorio di analisi |
|chir. |strumentale.(fac. med. e chir.)|
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|Pag. 7332, prima colonna rigo | |
|ventisettesimo: | |
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|Inglese |Inglese (fac. med. e chir.) |
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|Pag. 7332, seconda colonna, rigo | |
|trentatreesimo: | |
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|Tecniche operatorie e |Tecniche operatorie e |
|dell'autopsia negli animali da |dell'autopsia negli animali da |
|laboratorio - fac. med. e chir. |laboratorio - fac. med. vet. |
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|Pag. 7332, seconda colonna, rigo | |
|trentacinquesimo: | |
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| |Tecniche batteriologiche (fac. |
|Tecniche batteriologiche |med. e chir.) |
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|Pag. 7332, quarta colonna, rigo | |
|ventiquattresimo: | |
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|Laboratorio igiene II fac. med. e |Laboratorio igiene II-fac. med.|
|chir. |vet. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1985
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1985
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 351
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-03-18;502#art-1