Art. 1
In vigore dal 22 ott 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la nota n. 1309 del 7 novembre 1984, con la quale il rettore dell'Università di Genova chiede la rettifica di un errore materiale presente nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 506, concernente l'adeguamento delle norme statutarie relative al corso di laurea in storia alla nuova tabella XXXIII-bis dell'ordinamento didattico universitario;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla rettifica richiesta;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 506, concernente l'adeguamento delle norme statutarie del corso di laurea in storia alla nuova tabella XXXIII-bis dell'ordinamento didattico universitario, la denominazione dell'insegnamento di "storia degli insegnamenti tardo-antichi e medievali", compreso tra gli insegnamenti complementari dell'indirizzo medioevale, è rettificata in "storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 18 marzo 1985
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1985
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 337
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-03-18;501#art-1