Art. 1

In vigore dal 28 giu 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1985; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data al protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, relativo alla definizione della lista "A" di cui all'accordo del 3 luglio 1965 firmato a Roma il 18 febbraio 1983, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del protocollo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1985 Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 32
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-28;255#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, relativo alla definizione della lista "A" di cui all'accordo del 3 luglio 1965 firmato a Roma il 18 febbraio 1983. — Testo vigente | Portale Normativo