Art. 1
In vigore dal 11 lug 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 1985;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
È istituita in Ginevra, con effetto dal 1° giugno 1985, una rappresentanza permanente presso la Conferenza del disarmo, con rango di ambasciata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1985
Registro n. 11 Esteri, foglio n. 52
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-20;299#art-1