Art. 1

In vigore dal 10 apr 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, n. 1289, concernente il regolamento per la disciplina delle forniture dei materiali occorrenti al Ministero della sanità e dei servizi da eseguirsi in economia; Attesa la necessità di ridisciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i servizi, i lavori e le provviste da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1985; Su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Articolo unico È approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanità. Il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, n. 1289, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DEGAN, Ministro della sanità GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1985 Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 27
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-07;90#art-1

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Art. 1 Approvazione del regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanita'. — Testo vigente | Portale Normativo