Art. 1
In vigore dal 21 giu 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 7, relativo alle disposizioni generali viene soppresso e così modificato:
Salvo quanto è stabilito per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali agli articoli 106 e 114 del presente statuto, per la facoltà di farmacia all'art. 126 del presente statuto, e, per le facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche, al comma seguente, per tutte le altre facoltà, per essere ammesso all'esame di laurea, il candidato deve comunicare per iscritto, almeno tre mesi prima della data dell'inizio degli esami, il tema della dissertazione al professore della materia, il quale lo approva apponendovi la propria firma. Il foglio così firmato viene conservato nella segreteria della facoltà.
Per le facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche la comunicazione del tema della dissertazione dovrà avvenire, con le modalità di cui al comma precedente, rispettivamente non meno di otto mesi e non meno di sei prima della sessione in cui lo studente sosterrà l'esame di laurea. Le eventuali specificazioni nell'ambito del tema dovranno essere autorizzate dal professore sotto la cui guida il lavoro verrà condotto.
Per la facoltà di farmacia la comunicazione del tema della dissertazione dovrà avvenire, con le modalità di cui al primo comma, sei mesi prima della sessione in cui lo studente sosterrà l'esame di laurea; l'argomento assegnato decadrà se non si presenterà la dissertazione di laurea entro il triennio dalla data di assegnazione.
La dissertazione scritta deve essere successivamente consegnata in quattro copie alla segreteria un mese prima del termine fissato per l'inizio dell'esame di laurea.
Per la facoltà di farmacia, la dissertazione scritta dovrà essere presentata in segreteria ed in facoltà quindici giorni prima della data di inizio delle prove di laurea. Lo stesso termine vale per la ultimazione degli esami speciali.
L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta presentata ed inoltre nella discussione di due tesi orali su materie diverse da quella sopra cui verte la dissertazione scritta.
L'argomento delle tesi orali deve essere stato approvato in precedenza dai rispettivi professori delle materie mediante l'apposizione della propria firma alle tesi prescelte.
La discussione delle tesi orali non è obbligatoria per la facoltà di magistero e per la facoltà di agraria.
Per le tesi di laurea aventi carattere sperimentale precede la discussione la esecuzione delle prove pratiche corrispondenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 1985
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 67
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-06;233#art-1