Art. 4

In vigore dal 14 mar 1985
Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato. Il personale di cui al presente articolo è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'ENPAS con decorrenza 1 gennaio 1981. Per la sistemazione dei periodi di servizio reso presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS, le stesse disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Al suddetto personale è comunque data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati dei fondi stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-02;32#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo