Art. 2
In vigore dal 18 set 1985
Dopo l'art. 411 è inserito:
Centro interfacoltà di calcolo elettronico
Art. 412. - Il centro interfacoltà di calcolo elettronico dell'Università di Parma è destinato al servizio relativo alle attività scientifiche e didattiche dell'Università di Parma.
Art. 413. - Il centro ha le seguenti finalità:
a) sopperire alle esigenze di calcolo connesse con la ricerca scientifica nelle istituzioni dell'Università di Parma mettendo a disposizione di coloro che operano in tali istituzioni le attrezzature per il calcolo e le elaborazioni che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro attività di ricerca;
b) sopperire alle esigenze didattiche delle istituzioni dell'Università di Parma fornendo le risorse di calcolo e le attrezzature necessarie per la preparazione degli studenti;
c) promuovere attività di studio e di documentazione, nonché qualsiasi altra attività connessa con l'impiego e lo sviluppo dei mezzi di elaborazione a disposizione del centro;
d) favorire il collegamento e la collaborazione con centri di calcolo o centri di studio e di ricerca appartenenti ad altre università, consorzi interuniversitari, enti pubblici di ricerca.
Art. 414. - Sono organi del centro:
a) il consiglio direttivo;
b) il comitato tecnico;
c) il direttore del centro;
d) il direttore tecnico del centro.
Art. 415. - Il consiglio direttivo è costituito da:
a) il direttore del centro con funzioni di presidente;
b) rappresentanti di ciascuna facoltà e dipartimenti interessati dell'Università di Parma, scelti fra i professori ufficiali;
c) il dirigente amministrativo dell'Università di Parma o un funzionario da lui delegato;
d) il direttore tecnico anche con funzioni di segretario.
I membri del consiglio direttivo di cui alla voce b) sono nominati dal rettore su proposta delle rispettive facoltà e dipartimenti, durano in carica tre anni purchè conservino la qualifica di professori ufficiali dell'Università di Parma e possono essere confermati.
Art. 416. - Il comitato tecnico del centro è costituito da esperti nel settore degli elaboratori elettronici e della elaborazione automatica dei dati.
Il comitato tecnico è costituito da:
a) il direttore tecnico con funzioni di coordinatore;
b) rappresentanti degli utenti dell'Università scelti fra il personale docente o tecnico che abbia comprovata esperienza nel settore degli elaborati elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati;
c) due rappresentanti eletti dal personale tecnico del centro nel proprio ambito;
d) un rappresentante dell'amministrazione dell'Università di Parma, nominato dal rettore.
I membri del comitato tecnico di cui alla voce b) sono nominati dal rettore su proposta del consiglio direttivo.
I membri del comitato tecnico di cui alle voci b), c) e d), durano in carica tre anni e possono essere confermati.
I membri di cui alle voci b), c) e d) possono contemporaneamente far parte anche del consiglio direttivo.
Il comitato tecnico svolge la funzione di organo consultivo del consiglio direttivo e della direzione.
Art. 417. - Il direttore del centro, nominato dal rettore, è scelto fra i professori ufficiali dell'Università di Parma. Dura in carica tre anni e può essere confermato.
Art. 418. - Il direttore tecnico del centro è nominato dal rettore su proposta del consiglio direttivo ed è scelto fra il personale docente e tecnico dell'Università di Parma avente comprovata esperienza nel settore degli elaboratori elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati.
Il direttore tecnico dura in carica tre anni e può essere confermato.
Art. 419. - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1985
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 256
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-01-10;460#art-2