Art. 1

In vigore dal 18 giu 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 21, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: revisione aziendale; politiche aziendali; contabilità industriale; marketing; economia della distribuzione commerciale; tecnica e ordinamento della borsa; economia delle aziende pubbliche; programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche; economia politica III; teoria e politica dello sviluppo economico; economia internazionale; teoria economica; politica economica e finanziaria II; economia politica del lavoro; sistemi economici comparati; economia sanitaria; statistica sociale; teoria e tecnica della elaborazione automatica dei dati; storia dell'agricoltura. Nel medesimo articolo vengono soppressi i seguenti insegnamenti: diritto processuale civile; diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985 Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 70
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-01-10;220#art-1

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Art. 1 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo