Art. 1
In vigore dal 15 giu 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
stilistica e metrica italiana;
museografia.
Nell'art. 48, relativo al corso di laurea in pedagogia della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
metodologia e didattica;
storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche;
educazione degli adulti;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia economica;
etnologia;
psicologia dei processi cognitivi.
Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
storia della lingua russa;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
letteratura spagnola moderna e contemporanea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 71
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-01-10;214#art-1