Art. 1

In vigore dal 15 giu 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 32, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: storia della civiltà minoico-micenea; storia dell'economia antica; storia del Mediterraneo orientale antico; storia delle religioni del mondo classico; grammatica latina; grammatica greca; storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali; agiografia; storia agraria medievale; istituzioni medievali; storia economica contemporanea; storia dell'agricoltura e del movimento contadino; storia del movimento operaio e sindacale; filologia e critica dantesca; didattica dell'italiano; sociologia della letteratura; storia della musica medievale e rinascimentale; storia del melodramma; storia della poesia per musica; storia della musica moderna; legislazione per i beni culturali; archeologia medievale. Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in filosofia della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: antropologia filosofica; storia della logica; filosofia della politica; storia delle dottrine morali; storia dell'estetica; estetica musicale; psicologia dell'età evolutiva; storia della psicologia; didattica della filosofia; storia delle dottrine sociali; psicopedagogia. Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: lingua francese; lingua inglese; lingua tedesca; lingua e letteratura nederlandese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985 Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 72
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-01-10;212#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo