Art. 1
In vigore dal 9 mag 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la rettorale n. 17084 del 17 settembre 1984;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 483, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1984;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'8 febbraio 1984;
Riconosciuta la particolare necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 483;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 483, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1984, è rettificato come appresso:
Articolo unico
L'insegnamento di "storia economica e sociale del mondo antico", compreso nell'elenco degli insegnamenti aggiunti all'art. 52, è depennato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1985
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 141
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-01-10;148#art-1