Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 37

In vigore dal 5 mar 1985
Le norme del presente regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 1981 solo per quanto riguarda la misura dell'indennità. Sono fatte salve le delibere adottate dal comitato provvisorio di gestione in ottemperanza al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sulla base dei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza. Visto, il Ministro delle finanze VISENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-37

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Art. 37 Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. — Testo vigente | Portale Normativo