Art. 1
In vigore dal 15 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;
Visto il regio decreto 1 dicembre 1904, n. 684;
Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col
quale veniva ricostituita la rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 535;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n.
1116;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, n. 935;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 1870;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.
1669;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, n.
807;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n.
751;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, n.
180;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1153;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1976, n.
782;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1978, n. 104;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
.
L'ambasciatore Raffaele Ferretti e il dott. Elio Avallone cessano di far parte della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-20;977#art-1