Art. 1
In vigore dal 8 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 19 della legge 25 maggio 1981, n. 307;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1984;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
EMANA
il seguente decreto:
È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul registro generale dei testamenti, composto di quindici articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corta dei conti, addì 16 gennaio 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 13
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-18;956#art-1