Art. 1
In vigore dal 3 gen 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, n. 575, successivamente modificato con propri decreti 9 agosto 1967, n. 1343, 25 gennaio 1971, n. 69 e 2 luglio 1982, n. 632;
Vista la legge 2 dicembre 1961, n. 1330;
Visto il proprio decreto 14 giugno 1967, n. 554;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 814;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 182;
Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'Ente autonomo di gestione per il cinema;
Riconosciuta la necessità di apportare ulteriori modifiche a detto statuto;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla pubblicazione integrale del testo modificato dello stesso statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1984;
Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;
EMANA
il seguente decreto:
Sono approvate le modifiche introdotte nello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e ne è disposta la pubblicazione del testo integrale.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1984
PERTINI
CRAXI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1984
Registro n. 12 Partecipazioni statali, foglio n. 151
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-11-12;905#art-1