Art. 1
In vigore dal 14 apr 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
All'art. 37, relativo al corso di laurea in economia e commercio, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti:
diritto della navigazione;
economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
storia delle esplorazioni geografiche;
lingua araba;
lingua albanese;
lingua ungherese;
lingua russa;
lingua cecoslovacca;
lingua serbo-croata;
economia montana e forestale;
organizzazione delle imprese industriali;
tecnica delle operazioni di Borsa;
scienza delle finanze e diritto finanziario II;
economia politica III;
diritto sindacale italiano e comparato;
diritto della previdenza sociale;
scienza dell'amministrazione;
diritto privato comparato;
diritto agrario;
teoria dei campioni;
statistica metodologica;
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
economia della popolazione;
sociologia politica;
sociologia economica;
storia dei Paesi in via di sviluppo;
storia della popolazione.
Nel medesimo articolo sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:
economia aziendale;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
politiche e strategie aziendali;
organizzazione del lavoro;
tecnica del mercato mobiliare;
ragioneria bancaria ed assicurativa;
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende industriali;
economia delle aziende commerciali (di servizi);
gestione del personale e tecniche di retribuzione;
economia dei gruppi e delle concentrazioni industriali;
tecnica bancaria;
tecnica professionale;
economia della distribuzione commerciale;
economia delle aziende pubbliche;
programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche; revisione aziendale;
organizzazione delle aziende di credito;
diritto fallimentare;
diritto penale commerciale;
economia regionale;
politica economica regionale;
finanza degli enti locali;
teoria e politica dello sviluppo economico;
economia sanitaria;
economia delle fonti di energia;
economia delle localizzazioni;
storia dell'agricoltura;
storia dell'industria;
statistica sociale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1985
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 399
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;1166#art-1