Art. 1
In vigore dal 8 mar 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la nota n. 52845/S del 6 luglio 1984, con la quale il rettore dell'Università di Genova chiede di apportare una rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1237, di modifica dello statuto;
Riconosciuta la particolare necessità di disporre la rettifica del mero errore di scrittura presente nel citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1237;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1237, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984, è rettificato come appresso:
Articolo unico
Art. 118 - la denominazione dell'insegnamento di "econologia applicata", compreso nell'area della progettazione territoriale e urbanistica, è rettificata in quella di "ecologia applicata".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1985
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 27
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;1047#art-1