Art. 1
In vigore dal 1 mar 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Veduto il telegramma protocollo n. 9205 del 9 marzo 1984, con il quale il rettore dell'Università di Pavia chiede la rettifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 806 del 17 maggio 1983;
Riconosciuta la particolare necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 806/1983, che presenta un mero errore di trascrizione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, n. 806, è rettificato come segue:
Articolo unico
La denominazione dell'insegnamento di "tecnologie dei materiali edili" è rettificata in quella di "tecnologia dei materiali edili".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1985
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 333
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;1023#art-1