Art. 1

In vigore dal 1 mar 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: analisi strumentale; analisi strutturale con l'elaboratore elettronico; applicazioni di chimica e chimica analitica; chimica II; chimica generale ed applicata; chimica e tecnologie del legno; chimica macromolecolare; chimica organica industriale; complementi di tecnica delle costruzioni; consolidamento dei terreni; costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso; costruzioni in zone sismiche; demografia; dighe e argini di materiali sciolti; economia e politica industriale; economia e tecnica aziendale; energetica; equazioni differenziali; finanza aziendale; geologia ambientale; geologia dei combustibili fossili; geologia del sottosuolo; geologia economica; geologia regionale; geologia strutturale; geomorfologia applicata; giacimenti minerari; idrogeologia; impianti industriali; instabilità delle strutture; matematica finanziaria e attuariale; materiali da costruzione speciali; materie plastiche; meccanica del continuo; meccanica delle terre e fondazioni; meccanica delle vibrazioni; metodi di ottimizzazione; misure fisicotecniche e controlli; misure termotecniche; progetto del prodotto industriale; programmazione matematica; prospezione geo-mineraria; scienza dei materiali; sicurezza del lavoro e tecniche antinfortunistiche; sociologia industriale; sociologia urbana; stabilità dei pendii e costruzioni in terra; statica delle strutture in legno; strumentazione industriale; tecnica del freddo; tecnologie chimiche speciali; teoria della plasticità; teoria delle strutture; termotecnica; complementi di tecnica urbanistica; composizione urbanistica; principi di economia ed estimo; progettazione architettonica; tecnica di cantiere e produttività; elementi di diritto pubblico e privato; legislazione del lavoro e opere pubbliche; geografia urbana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1985 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 319
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;1022#art-1

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Art. 1 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Udine. — Testo vigente | Portale Normativo