Art. 1
In vigore dal 28 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 27, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1983, n. 819;
Veduta la rettorale n. 6176 del 18 febbraio 1984 con la quale si è fatto rilevare che è stato commesso un errore di trascrizione delle materie del terzo anno in quanto le due discipline "patologia speciale chirurgica III" (triennale) e "semeiotica strumentale ed endoscopica" sono risultate nella trascrizione fuse in una unica disciplina "patologia strumentale ed endoscopia";
Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 819;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 819, è rettificato nel modo seguente: all'art. 709, terzo anno, in luogo dell'unico insegnamento "patologia strumentale ed endoscopia", leggasi:
patologia speciale chirurgica III (triennale);
semeiotica strumentale ed endoscopica.
Il presente decreto; munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1985
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 320
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-31;1020#art-1