Art. 3
In vigore dal 15 gen 1985
Dopo l'art. 185, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia.
Scuola di specializzazione in oftalmologia
Art. 186. - È istituita presso l'Università di Roma "Tor Vergata" la scuola di specializzazione in oftalmologia che conferisce il diploma di specialista in oftalmologia.
Art. 187. - La direzione della scuola ha sede presso l'Università di Roma "Tor Vergata", facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 188. - La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento, successivamente alla laurea, del diploma che legittimi l'assunzione della qualifica di specialista in oftalmologia.
Art. 189. - La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 190. - Il numero degli iscritti per anno è di tre per il 1° anno e di tre per ogni anno successivo e complessivamente di dodici per l'intero corso di studi.
Art. 191. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente, che rappresenta comunque titolo indispensabile per essere ammessi all'esame di ammissione.
Art. 192. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 193. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
nozioni di embriologia e genetica oculare;
fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione;
microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
semeiotica oculare e mezzi d'indagine dell'apparato oculare, biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia, gonioscopia;
farmacologia oculare e terapia fisica;
anatomia patologica oculare;
patologia e clinica oculare 1° (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare:
ortottica e pleottica;
affezioni otorinolaringoiatriche ed occhio;
patologia e clinica oculare 2° (malattie del cristallino, dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
tecnica operatoria I parte.
4° Anno:
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
malattie professionali: infortunistica e medicina legale oculare;
tecnica operatoria II parte;
tesi di specializzazione.
Art. 194. - La frequenza ai corsi è obbligatoria.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte nell'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 195. - La frequenza nei reparti di degenza, nel reparto operatorio, negli ambulatori generali e speciali costituisce ovviamente la integrazione pratica ed indispensabile per il raggiungimento della preparazione necessaria ad intraprendere successivamente l'attività professionale. Tale frequenza è stabilita, nei vari settori, da un piano di rotazione periodica prestabilito per ogni anno di corso, all'inizio dell'anno accademico, e al quale gli studenti si dovranno attenere.
Le attività pratiche degli studenti sono previste nell'ambito dei settori nei quali sono tenuti alla frequenza nei cicli periodici sopradetti. La frequenza complessiva necessaria per sostenere gli esami è di undici mesi per anno.
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche può essere riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione e a giudizio motivato caso per caso dal consiglio della scuola, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 196. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in oftalmologia.
Art. 197. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 198. - È costituito un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e da professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984
PERTINI
FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1984
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 132
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-30;904#art-3