Art. 1
In vigore dal 20 giu 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 96, relativo al corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
etologia ed ecologia animale;
parassitologia.
Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in chimica industriale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
analisi chimica spettroscopica;
chimica fisica dello stato solido.
Nell'art. 94, relativo al corso di laurea in matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nell'elenco delle discipline dell'indirizzo applicativo è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
analisi numerica.
Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
micologia;
biologia cellulare.
L'art. 102, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, viene soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 102. - In luogo delle vigenti precedenze tra esami e corsi, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha stabilito che:
1) fisica sperimentale (I e II corso) precede fisica terrestre;
2) mineralogia precede petrografia;
3) mineralogia precede cristallografia;
4) geografia precede geologia.
La richiesta di tesi può essere presentata solamente se sono stati sostenuti positivamente gli esami di:
istituzioni di matematiche;
chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
fisica sperimentale I corso;
fisica sperimentale II corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1983
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 37
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-30;1043#art-1