Art. 1

In vigore dal 20 giu 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 96, relativo al corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: etologia ed ecologia animale; parassitologia. Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in chimica industriale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: analisi chimica spettroscopica; chimica fisica dello stato solido. Nell'art. 94, relativo al corso di laurea in matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nell'elenco delle discipline dell'indirizzo applicativo è aggiunto il seguente nuovo insegnamento: analisi numerica. Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: micologia; biologia cellulare. L'art. 102, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, viene soppresso e sostituito dal seguente: Art. 102. - In luogo delle vigenti precedenze tra esami e corsi, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha stabilito che: 1) fisica sperimentale (I e II corso) precede fisica terrestre; 2) mineralogia precede petrografia; 3) mineralogia precede cristallografia; 4) geografia precede geologia. La richiesta di tesi può essere presentata solamente se sono stati sostenuti positivamente gli esami di: istituzioni di matematiche; chimica generale ed inorganica con elementi di organica; fisica sperimentale I corso; fisica sperimentale II corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1983 Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 37

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-30;1043#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo