Art. 1

In vigore dal 28 dic 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise; Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica e integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287; Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire due nuove sezioni di corte di assise presso il tribunale di Roma e due nuove sezioni di corte di assise di appello presso la corte di appello di Roma; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta dell'11 settembre 1984; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro; Decreta: . Presso il tribunale di Roma sono istituite due nuove sezioni in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Roma. La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-29;831#art-1

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