Art. 1
In vigore dal 20 dic 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1984;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
Il settimo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:
"Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alla Polizia di Stato ed alle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza".
L'art. 88 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:
"Art. 88 - Intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza. - Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, l'ispettore distrettuale e il Ministero".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI - MARTINAZZOLI - SCALFARO - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 10
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-29;806#art-1