Art. 1

In vigore dal 20 dic 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1984; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Articolo unico Il quarto e il sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto. Il Ministero stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi, nonché la loro distribuzione nel tempo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1984 PERTINI CRAXI - MARTINAZZOLI - VISENTINI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1984 Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 11
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Art. 1 Modificazioni all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente il "Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'". — Testo vigente | Portale Normativo