Art. 1
In vigore dal 20 dic 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1984;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
Il quarto e il sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.
Il Ministero stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi, nonché la loro distribuzione nel tempo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI - MARTINAZZOLI - VISENTINI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 11
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-29;805#art-1