Art. 1

In vigore dal 20 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 34. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica è modificato come segue: per l'indirizzo organico-biologico: è soppresso l'insegnamento di "complementi di chimica"; per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: sono aggiunti gli insegnamenti di "chimica fisica delle alte temperature" e "termodinamica statistica" ed è soppresso l'insegnamento di "chimica statistica". Art. 35. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto l'insegnamento di "chimica fisica delle alte temperature". Art. 42. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari, tabella A, degli indirizzi: generale, didattico ed applicativo, del corso di laurea in matematica è inserito l'insegnamento di "calcolo numerico e programmazione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1985 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 348
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-11;991#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo