Art. 1
In vigore dal 20 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 34. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica è modificato come segue:
per l'indirizzo organico-biologico: è soppresso l'insegnamento di "complementi di chimica";
per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: sono aggiunti gli insegnamenti di "chimica fisica delle alte temperature" e "termodinamica statistica" ed è soppresso l'insegnamento di "chimica statistica".
Art. 35. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto l'insegnamento di "chimica fisica delle alte temperature".
Art. 42. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari, tabella A, degli indirizzi: generale, didattico ed applicativo, del corso di laurea in matematica è inserito l'insegnamento di "calcolo numerico e programmazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1985
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 348
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-11;991#art-1