Art. 1
In vigore dal 13 apr 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la nota del 31 gennaio 1984 del rettore dell'Università di Camerino che evidenzia un mero errore materiale nel disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 750, di modifica dello statuto dell'Università di Camerino;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 750;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo Statuto dell'Università di Camerino approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è rettificato come segue:
Articolo unico
Nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 750, al secondo rigo tra le parole "insegnamenti complementari" e "è aggiunto" è inserita la seguente espressione: "previsti per l'indirizzo organico biologico".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1985
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 397
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-11;1161#art-1