Art. 1

In vigore dal 3 mar 1985
N. 1027. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Opera nazionale assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, del valore accertato di L. 111.763.503, disposta dal sig. Giovanni Masia con testamento olografo 14 gennaio 1980, pubblicato in data 12 ottobre 1982, n. 7467 di repertorio, a rogito dott. Felice Rossi, notaio in Torino, registrato a Torino in data 13 ottobre 1982 al n. 39829. Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1985 Registro n. 3 Difesa, foglio n. 387
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Art. 1 Autorizzazione all'Opera nazionale assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare un'eredita'. — Testo vigente | Portale Normativo