Art. 1
In vigore dal 28 feb 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 77, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, è così modificato:
sono eliminati tutti gli asterischi sia agli insegnamenti fondamentali, sia agli insegnamenti complementari;
sono soppressi i seguenti commi:
"Altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia";
"Gli insegnamenti con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia";
l'insegnamento fondamentale del biennio di "istituzioni di anatomia ed istologia patologica" passa al triennio e prende il numero 15), conseguentemente è modificata la numerazione degli insegnamenti del biennio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1985
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 321
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-11;1017#art-1